Requisiti per la registrazione e processo di registrazione


A cosa devono prestare attenzione le persone fisiche?

A partire dal 24 aprile 2024 alle ore 14 CEST, le persone fisiche con domicilio in Svizzera e i cittadini svizzeri potranno richiedere la registrazione di un nome di dominio .swiss rivolgendosi a uno dei centri di registrazione accreditati o a uno dei loro rivenditori [https://www.nic.swiss/nic/it/home/registrieren-sie-ihre-swiss-domain/wen-kontaktieren-.html]

Il nome di dominio .swiss è a disposizione in modo esclusivo per la comunità svizzera. Per questo motivo, i cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera non possono registrare nomi di dominio .swiss.

Le persone fisiche potranno registrare sotto .swiss unicamente dei nomi di dominio che contengono almeno una delle denominazioni seguenti: il proprio cognome ufficiale o altro cognome iscritto nel registro dello Stato civile, nome, cognome d’affinità, cognome dell’unione domestica registrata, nome ricevuto in seno a un ordine religioso, nome d’arte con il quale ha acquisito notorietà o una denominazione sulla quale detiene un diritto su un segno distintivo (ad es. un marchio registrato). Una denominazione scelta liberamente potrà completare l’una o l’altra di queste denominazioni obbligatorie.   

I nomi di dominio che corrispondono o assomigliano a denominazioni a carattere generico (ad es. Barbieri, Marchand, Metzger) non potranno essere attribuiti a una persona fisica. Tali cognomi saranno attribuiti a una persona fisica unicamente se completati da un’altra denominazione, ad esempio un nome, una denominazione di fantasia o la menzione di un hobby.

I cittadini svizzeri domiciliati all’estero non potranno utilizzare un nome di dominio .swiss per attività commerciali effettuate dall’estero. Il loro nome di dominio potrà essere usato esclusivamente a scopo privato, associativo o caritativo. 

Il numero AVS e l’indirizzo forniti nel quadro della domanda di registrazione dovranno appartenere al richiedente del nome di dominio

Chi può richiedere la registrazione di un nome di dominio .swiss

L'attribuzione di un nome di dominio è riservata:

  • agli enti pubblici (Confederazione, Cantoni, Comuni) o ad altre organizzazioni svizzere di diritto pubblico;
  • agli enti iscritti nel registro di commercio svizzero la cui sede e un centro amministrativo effettivo si trovano in Svizzera (imprese, associazioni, fondazioni, ditte individuali iscritte nel registro di commercio);
  • alle associazioni e fondazioni non iscritte nel registro di commercio svizzero la cui sede e un centro amministrativo effettivo si trovano in Svizzera;
  • a partire dal 24 aprile 2024 alle ore 14 CEST, le persone fisiche con domicilio in Svizzera e i cittadini svizzeri.


Succursali di imprese estere non possono presentare domande di registrazione.

Quale nome di dominio può essere richiesto?

Il nome di dominio deve essere composto come minimo di 3 caratteri, fino a un massimo di 63 caratteri. E possibile utilizzare combinazioni di cifre e lettere, compresi i caratteri accentati usati in Svizzera. La lista dei caratteri autorizzati figura nell’allegato delle prescrizioni tecniche e amministrative.

La denominazione richiesta non è riservata.

L'attribuzione dei nomi di dominio che corrispondono o sono affini a denominazioni a carattere generico (ad es. hotel, taxi, avvocato) è soggetta a condizioni particolari.

A partire dal 24 aprile 2024 alle ore 14 CEST, le persone fisiche potranno registrare sotto .swiss unicamente dei nomi di dominio che contengono almeno una delle denominazioni seguenti: il proprio cognome ufficiale o altro cognome iscritto nel registro dello Stato civile, nome, cognome d’affinità, cognome dell’unione domestica registrata, nome ricevuto in seno a un ordine religioso, nome d’arte con il quale ha acquisito notorietà o una denominazione sulla quale detiene un diritto su un segno distintivo (ad es. un marchio registrato). Una denominazione scelta liberamente potrà/può completare questa denominazione obbligatoria (luogo geografico, professione, hobby, ecc.).    

I nomi di dominio che corrispondono o assomigliano a denominazioni a carattere generico (ad es. Barbieri, Marchand, Metzger) non possono essere attribuiti a una persona fisica. Tali cognomi saranno attribuiti a partire dal 24 aprile 2024 alle ore 14 CEST, unicamente se completati da un’altra denominazione, ad esempio un nome, una denominazione di fantasia o la menzione di un hobby.

Se il richiedente non è una persona fisica, deve sussistere una relazione oggettiva deve sussistere una relazione oggettiva tra il nome di dominio e il richiedente. Tale è in particolare il caso se il nome di dominio soddisfa una delle condizioni seguenti:

  1. contiene una denominazione sulla quale il richiedente detiene un diritto su un segno distintivo (i marchi, le ditte commerciali e i nomi delle fondazioni e delle associazioni, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, le denominazioni di origine controllata (denominazioni di origine viticola) e le indicazioni di provenienza che sono oggetto di un'ordinanza settoriale),

  2. si riferisce a una denominazione oggettivamente legata allo Stato o alle sue attività, che è necessaria all'ente pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni) o all'organizzazione di diritto pubblico interessata,

  3. contiene una denominazione geografica:

    -sulla quale il richiedente detiene un diritto o un interesse legittimo,
    -sulla quale il richiedente sembra detenere un diritto o un interesse legittimo agli occhi del pubblico,
    -al cui utilizzo il richiedente è autorizzato da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici o da altre organizzazioni di diritto pubblico interessati,

  4. appartiene a una denominazione sulla quale il richiedente dispone di un interesse legittimo o che agli occhi del pubblico è associata a tale richiedente.

Se questo rapporto oggettivo non è evidente (ad es. se non si tratta del nome del richiedente o di un marchio di cui il richiedente è titolare), la domanda deve contenere delle spiegazioni in merito. Il centro di registrazione dispone del campo «Intended use» per trasmettere queste informazioni al gestore del registro. Inoltre potete trasmettere queste informazioni direttamente al gestore del registro via email (domainnames@bakom.admin.ch). Affinché possa essere constatato il rapporto oggettivo tra il richiedente e il nome richiesto, la domanda non deve essere presentata da parte di un intermediario (ad es. agenzia web o marketing).

Swissness – Regole che disciplinano l'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera»

Un nome di dominio .swiss può, in determinate condizioni, essere un'indicazione di provenienza ai sensi dell'articolo 47 segg. della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM).

Un'indicazione di provenienza è un riferimento che permette di segnalare la provenienza geografica di una merce o una prestazione. A differenza del marchio che attribuisce un prodotto o un servizio a un'impresa in particolare, l'indicazione di provenienza l'attribuisce a una determinata regione o a un luogo.

A seconda delle circostanze, su un sito Internet .swiss il consumatore può attendersi di trovare unicamente prodotti provenienti dalla Svizzera o che i servizi che vi sono proposti siano forniti da un’impresa domiciliata in Svizzera. Se ciò fosse il caso, va evitato qualsiasi rischio di inganno sulla provenienza dei prodotti.

Per questo motivo, i cittadini svizzeri domiciliati all’estero non possono utilizzare un nome di dominio .swiss per attività commerciali effettuate dall’estero. Il loro nome di dominio può essere usato unicamente a scopo privato, associativo o caritativo. 

Dal 2017, nuove regole disciplinano l'utilizzo delle indicazioni di provenienza «Svizzera». Esse mirano a proteggere il marchio «Svizzera» contro usi fraudolenti e a tutelarne il valore.

Per ottenere informazioni precise in merito:

Tel. +41 31 377 77 77

swissnessinfo@ipi.ch

Istituto federale della proprietà intellettuale
Stauffacherstrasse 65/59g
CH-3003 Berna

Requisiti per i nomi geografici

I nomi di Cantoni, le abbreviazioni composte da due caratteri che designano i Cantoni svizzeri,  i nomi delle località e i nomi di Comuni sono in linea di principio attribuite agli enti pubblici interessati. Queste denominazioni possono essere attribuite a terzi solo previo consenso degli enti pubblici interessati.

Qualsiasi altra denominazione geografica è attribuita all'organizzazione di diritto pubblico interessata o al richiedente che detiene un diritto o un interesse legittimo, o che sembra detenere un diritto o un interesse legittimo agli occhi del pubblico. Può essere anche attribuita se il richiedente è autorizzato al suo utilizzo da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici o da altre organizzazioni di diritto pubblico interessati.

Nomi di dominio .swiss che non potranno essere registrati o che lo saranno soltanto a determinate condizioni

La Cancelleria federale gestisce una lista di denominazioni (denominazioni delle istituzioni federali e di unità dell'Amministrazione federale, i nomi dei consiglieri federali nonché quelli dei cancellieri della Confederazione, le denominazioni degli edifici ufficiali) che saranno attribuite esclusivamente alla Confederazione.

I nomi di dominio seguenti non sono disponibili: EXAMPLE, WWW, RDDS, WHOIS, NIC, i nomi riservati dal gestore del registro per l'utilizzo e la promozione del dominio .swiss; i nomi che il gestore del registro si è riservato tra le denominazioni disponibili o quelli che si è attribuito come nomi propri, nomi di Paesi e di territori, nomi relativi al Comitato internazionale olimpico e al movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nonché i nomi che si riferiscono alle organizzazioni intergovernative.

L'attribuzione dei nomi di dominio che corrispondono o sono affini a denominazioni a carattere generico (ad es. hotel, taxi, avvocato) è soggetta a condizioni particolari.

Qual è la procedura di registrazione di un nome di dominio?

Il richiedente deve presentare la sua domanda di registrazione presso un centro di registrazione accreditato. Quest’ultimo viene informato qualora le condizioni di registrazione non siano adempiute cosicché può informarne il suo cliente. Se la domanda soddisfa a priori le condizioni di registrazione, il gestore del registro pubblica la domanda di registrazione per un periodo di 20 giorni. Le domande che hanno superato l'esame preliminare saranno pubblicate ogni martedì per un periodo di 20 giorni.

Il gestore del registro valuta la domanda in base alle condizioni di registrazione, agli eventuali commenti pervenuti durante il periodo di pubblicazione e a eventuali domande di registrazione concorrenti. Una volta scaduto il termine di 20 giorni e se non vi sono né domande concorrenti né commenti, il nome di dominio viene assegnato in linea di massima entro tre giorni. Il centro di registrazione è informato dell’attribuzione affinché possa comunicarla al suo cliente.

Il servizio whois permette di determinare se la domanda è in corso di trattamento e se il nome di dominio è stato attribuito.

Trucchi e astuzie per presentare una domanda

Per agevolare l’accettazione della domanda, semplificandone e accelerandone il trattamento, il richiedente terrà presenti i seguenti aspetti:

  • il nome richiesto deve poter essere attribuito e il richiedente deve possedere i requisiti necessari (cfr. condizioni d'attribuzione qui sopra);
  • Se il richiedente è una ditta individuale, bisogna fare attenzione a fornire il nome completo del richiedente secondo l'iscrizione nel registro di commercio;
  • il numero d'identificazione delle imprese (IDI) fornito deve corrispondere al richiedente del nome (verificare nel registro IDI [https://www.uid.admin.ch/search.aspx?lang=it]);
  • tra il richiedente e il nome di dominio richiesto deve sussistere una relazione oggettiva. Se questo rapporto oggettivo non è evidente (ad es. se non si tratta del nome del richiedente o di un marchio di cui il richiedente è titolare), la domanda deve contenere delle spiegazioni in merito. Il centro di registrazione dispone del campo «Intended use» per trasmettere queste informazioni al gestore del registro. Inoltre potete trasmettere queste informazioni direttamente al gestore del registro via email (domainnames@bakom.admin.ch). Affinché possa essere constatato il rapporto oggettivo tra il richiedente e il nome richiesto, la domanda non deve essere presentata da parte di una società terza o un intermediario (ad es. agenzia web o marketing).

Quanto costa un nome di dominio .swiss?

I prezzi sono orientati al mercato e stabiliti dai centri di registrazione e rivenditori. Voglia rivolgersi al Suo centro di registrazione o rivenditore per conoscere i costi che Le saranno fatturati. Attualmente i prezzi di mercato oscillano tra i 100.- e i 170.- franchi.

L'attribuzione dei nomi di dominio che corrispondono o sono affini a denominazioni a carattere generico (ad es. hotel, taxi, avvocato) è soggetta a condizioni particolari.

Dove posso trovare informazioni sullo stato della mia domanda?

Il servizio alla clientela è assicurato dai centri di registrazione o dai loro rivenditori. I centri di registrazione sono messi al corrente del trattamento delle domande di registrazione. L’attribuzione dei nomi di dominio o il rifiuto delle domande di registrazione sono confermati ai centri di registrazione.

Il servizio whois permette di determinare se la domanda è in corso di trattamento e se il nome di dominio è stato attribuito.

Qual è la procedura prevista per decidere tra domande concorrenti per lo stesso nome di dominio?

Se più richiedenti desiderano uno stesso nome di dominio, il servizio whois fornisce le informazioni relative a tutte le richieste.

Un nome di dominio .swiss richiesto da più richiedenti viene attribuito secondo il seguente ordine di priorità:

  • di principio alla collettività pubblica o all’organizzazione di diritto pubblico richiedente se essa è in concorrenza con i richiedenti privati e la designazione richiesta è in quanto tale di interesse pubblico;

  • all'ente pubblico o all'organizzazione di diritto pubblico richiedente che prevede per il nome di dominio un utilizzo che apporta alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore rispetto ad altre collettività o organizzazioni di questo tipo. Se nessun progetto soddisfa questo requisito e gli enti o le organizzazioni non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro rinuncia ad attribuire il nome di dominio;

  • di principio, al richiedente che dispone di un diritto derivante da un segno distintivo corrispondente al nome di dominio in questione, se esso è in concorrenza con richiedenti che non beneficiano di un tale diritto; 

  • al miglior offerente della vendita all'asta qualora i richiedenti dispongano di diritti derivanti da segni distintivi concorrenti sul nome di dominio in questione, a meno che l’asta non paia inappropriata considerato l’insieme delle circostanze o dei richiedenti interessati. All’asta si applica la procedura seguente:
    Un solo turno di vendita all’asta con offerta in busta sigillata, durante il quale ciascun partecipante presenta un’offerta al gestore del registro secondo le modalità prescritte da quest’ultimo indipendentemente dagli altri partecipanti. Il gestore del registro attribuisce il nome di dominio al miglior offerente solo quando questo ha pagato la somma proposta;

  • a una persona morale se essa è in concorrenza con persone fisiche (le persone fisiche potranno registrare dei nomi di dominio .swiss a partire dal 24 aprile 2024 alle ore 14 CEST);

  • a chi, fra i richiedenti, ha richiesto per primo il nome di dominio in questione qualora tutti i richiedenti prevedano di utilizzare tale nome di dominio a fini non commerciali;

  • al richiedente che prevede un utilizzo che, in confronto agli utilizzi previsti dagli altri richiedenti, apporta alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore. Se nessun progetto soddisfa questo requisito e se i richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro procede all'attribuzione mediante un'estrazione a sorte o una vendita all'asta.


In caso di domande identiche, presentate dallo stesso richiedente tramite centri di registrazione diversi, il gestore del registro si riserva la possibilità di considerare e di attribuire il nome di dominio, in caso di adempimento dei rispettivi criteri, unicamente alla domanda che è stata inoltrata per ultima tramite il sistema di registrazione. Le domande precedenti vengono pertanto respinte.

Entro quale termine posso ottenere un nome di dominio?

Il gestore del registro pubblica la domanda di registrazione sul suo sito Internet per 20 giorni, periodo durante il quale verificherà se la domanda soddisfa i criteri di attribuzione. Questo termine sarà prorogato se è presentata un'opposizione formale presso il gestore del registro durante il periodo di pubblicazione o se è necessario esaminare domande concorrenti.

Una volta scaduto il termine di 20 giorni e se non vi sono né domande concorrenti né commenti, il nome di dominio viene assegnato in linea di massima entro tre giorni. Il centro di registrazione è informato dell’attribuzione affinché possa comunicarla al suo cliente. Il servizio whois permette di determinare se la domanda è in corso di trattamento e se il nome di dominio è stato attribuito.

La mia domanda può essere respinta?

Il gestore del registro può rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio se, dopo l'esame della domanda, costata che i criteri di attribuzione non sono soddisfatti o se si tratta di un nome che non può essere registrato con dominio .swiss.

Per evitare che una domanda sia respinta, e semplificarne e accelerarne il trattamento, il richiedente terrà presenti i seguenti aspetti:

  • il nome richiesto deve poter essere attribuito e il richiedente deve possedere i requisiti necessari (v. condizioni d'attribuzione qui di seguito);

  • il numero d'identificazione delle imprese (IDI) fornito deve corrispondere al richiedente del nome (verificare nel registro IDI [https://www.uid.admin.ch/search.aspx?lang=it]);

  • a partire dal 24 aprile 2024 alle ore 14 CEST, le persone fisiche potranno registrare sotto .swiss unicamente dei nomi di dominio che contengono almeno una delle denominazioni seguenti: il proprio cognome ufficiale o altro cognome iscritto nel registro dello Stato civile, nome, cognome d’affinità, cognome dell’unione domestica registrata, nome ricevuto in seno a un ordine religioso, nome d’arte con il quale ha acquisito notorietà o una denominazione sulla quale detiene un diritto su un segno distintivo (ad es. un marchio registrato). Una denominazione scelta liberamente può completare l’una o l’altra di queste denominazioni obbligatorie (luogo geografico, professione, hobby, ecc.);

  • se il richiedente è una persona fisica, il numero AVS e l’indirizzo forniti nel quadro della domanda di registrazione devono appartenere al richiedente del nome di dominio (le persone fisiche potranno registrare dei nomi di dominio .swiss solo a partire dal 24 aprile 2024 alle ore 14 CEST) ;

  • se il richiedente non è una persona fisica, tra il richiedente e il nome di dominio richiesto deve sussistere una relazione oggettiva. Se questo rapporto oggettivo non è evidente (ad es. se non si tratta del nome del richiedente o di un marchio di cui il richiedente è titolare), la domanda deve contenere delle spiegazioni in merito. Il centro di registrazione dispone del campo «Intended use» per trasmettere queste informazioni al gestore del registro. Affinché possa essere constatato il rapporto oggettivo tra il richiedente e il nome richiesto, la domanda non deve essere presentata da parte di un intermediario (ad es. agenzia web o marketing).

Come posso interporre ricorso se il nome che desidero non mi è stato attribuito?

Se la domanda di registrazione è rifiutata, il richiedente ha 40 giorni di tempo, a decorrere dalla comunicazione del rifiuto da parte del gestore del registro al centro di registrazione, per interporre ricorso presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM):

Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
Sezione numerazione e indirizzamento
Casella postale 256
2501 Bienne

L’UFCOM procederà all'esame del dossier prima di prendere una decisione. Il ricorrente deve sostenere le spese procedurali conformemente all'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1), a una tariffa oraria di 210 franchi.

Ultima modifica 05.03.2024

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